Roma - Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale

Roma – Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale

Pensa alla costituzione e cita Edmondo De Amicis: “…mia madre ha sessant’anni e più la guardo e più mi sembra bella”. Mario Rosario Morelli, giudice della Corte Costituzionale, giovedì pomeriggio ha aperto così la sua relazione sul tema “La dignità della persona tra inviolabilità dei diritti fondamentali e doveri di solidarietà, nel quadro del pluralismo delle fonti nazionali e sovranazionali”; usando i versi dello scrittore ligure. Il ricorso all’accostamento per definire il testo costituzionale diventa paradossale. De Amicis è stato tra gli autori più letti d’Italia. Il testo costituzionale, come deve ammettere lo stesso Morelli intervistato per il nostro blog, non gode di numerosissime frequentazioni. Eppure i principi che sono il cemento del convivere tra cittadini qui ci sono tutti.

Su Sette, il Magazine del Corriere della Sera, Vittorio Zincone rivolge quasi sempre una domanda ai suoi intervistati. La formula più o meno è sempre la stessa: “si ricorda l’articolo x o y della costituzione?”. I risultati spesso sono scarsi. E’ d’accordo nel dire che gli italiani non conoscono la materia? Se sì perché questa amnesia diffusa?

Diciamo che questo è un fenomeno rilevato anche a livello statistico per il quale non occorre essere d’accordo o meno. E’ così e basta, è sotto gli occhi di tutti e, aggiungo, è drammatico che i cittadini non sappiano. Quanto alle ragioni credo che ci sia un deficit nell’educazione che inizia nella scuola.

Si conosce poco la carta costituzionale. E la Corte?

Effettivamente l’anomalia riguarda anche la trasmissione del ruolo e della funzione di questo organo. Spesso capita che anche i giudici ai quali spetta il compito di attivare la Corte, non ne conoscano gli strumenti per l’accesso. Succede che le domande di giudizio vengano poste in maniera errata.

Quando è successo?

Per esempio con il caso del referendum abrogativo della legge Fornero. L’iter previsto è che ci sia una raccolta di firme, che queste vengano depositate in Corte di Cassazione e che ci sia un primo accertamento sia della regolarità delle richieste referendarie, sia della legittimità delle stesse. A questo punto è la Corte Costituzionale a valutare l’ammissibilità. Chiarito ciò quel quesito referendario era inammissibile per una serie di ragioni tecniche. Ciononostante il giudizio della Corte è passato per una decisione di pura arbitrarietà. La trasmissione, come dicevo, spesso è problematica. Lo abbiamo riscontrato anche nella vicenda del decreto legge 98 del 2011, che disponeva un prelievo tributario per le pensioni sopra i 90 mila euro lordi. Il principio di solidarietà avrebbe imposto quel prelievo. Il principio di uguaglianza, che ha ispirato la Corte nel giudizio di incostituzionalità, no. Sarebbe stato giusto qualora il prelievo fosse stato esteso a tutte le categorie. Ma non so quanto sia stata compresa, e se in questi termini, la decisione.

Nel corso della conferenza si è parlato molto di pluralismo delle fonti e delle questioni giurisprudenziali che da esso derivano. Su di un piano sociale è il multiculturalismo a metterci di fronte a delle domande. Come può il diritto trovare delle soluzioni rispetto a temi come la libertà religiosa?

La Costituzione stabilisce il principio di libertà religiosa e al tempo stesso tutela la dignità della persona. Si tratta poi di calare questi principi nel concreto.

Nel 2010 la Corte Costituzionale, con la sentenza 138, ha ribadito che la diversità tra i sessi è alla base del matrimonio, ma al tempo stesso ha richiamato il Parlamento alla responsabilità di garantire e tutelare anche le coppie omosessuali. Non c’è contraddizione?

No, matrimonio e unioni civili sono due cose diverse. E a proposito di queste ultime l’articolo 2 della Costituzione protegge le formazioni sociali. Nella sentenza 170 della Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la cessazione degli effetti del vincolo civile di matrimonio dopo che uno dei due coniugi aveva cambiato sesso, si è ritenuto che lo scioglimento automatico non avrebbe garantito i diritti maturati dalla coppia. In sostanza abbiamo caducato il divorzio automatico prevedendo che il legislatore sarebbe andato a definire le unioni civili.

E come reagisce il legislatore agli stimoli della Corte?

Difficilmente è permeabile.

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